L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha risposto ai quesiti sulle nuove regole per l’affidamento dei viaggi d’istruzione, chiarendo i punti chiave che riguardano scuole, agenzie di viaggio e operatori del turismo scolastico.
⚖️ 1. Nuovo quadro normativo e soglie aggiornate
Con il D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti), dal 1° luglio 2023 è obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti (cioè anche le scuole) per gestire appalti:
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di servizi e forniture superiori a € 140.000;
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di lavori superiori a € 500.000.
Dal 1° gennaio 2025, con il D.Lgs. 209/2024, questo obbligo si estende anche alla fase di esecuzione dei contratti.

🏫 2. Autonomia delle scuole e limiti economici
Le scuole, considerate amministrazioni subcentrali, possono ancora gestire in autonomia gli affidamenti:
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di servizi e forniture sotto la soglia europea (art. 14 del Codice Appalti);
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di lavori di manutenzione ordinaria sotto € 1.000.000,
purché utilizzino gli strumenti telematici delle centrali di committenza qualificate (es. MEPA).
👉 Quindi, l’autonomia delle scuole è confermata fino a € 215.000 circa, in linea con la soglia europea per servizi e forniture.
🌍 3. Categorie e suddivisione dei viaggi d’istruzione
ANAC chiarisce che le scuole possono suddividere i viaggi in più gare o affidamenti distinti, solo se i servizi sono intrinsecamente diversi e non assimilabili tra loro.
Esempi ammessi di gare separate:
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Corsi di lingua (servizi sociali, soglia UE: € 750.000)
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Viaggi culturali o formativi
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Viaggi con finalità ludiche o ricreative
⚠️ Tuttavia, non è ammesso il frazionamento artificioso per eludere le soglie economiche o aggirare la normativa.
